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20/11/2023
Concordato semplificato: cos’è e quali sono i vantaggi

Nella composizione negoziata, che permette alle imprese in difficoltà di trovare una soluzione alla crisi tramite il supporto dell’esperto, figura indipendente e mediatrice delle trattative con i creditori, è possibile che le parti non riescano a individuare un rimedio allo stato di disequilibrio economico. In questo caso, sono diverse le strade che possono essere percorse: una di queste è il concordato semplificato, disciplinato dagli articoli 25 sexies e 25 septies del Codice della Crisi di Impresa e dell’Insolvenza (CCII).

Secondo l’art. 25 sexies CCII, dopo che l’esperto ha dichiarato l’esito negativo delle trattative della composizione negoziata, l’imprenditore ha 60 giorni di tempo per presentare, al Tribunale del luogo in cui l’azienda ha la sede principale, “una proposta di concordato semplificato per la cessione dei beni”.

Di cosa si tratta e quali sono le sue caratteristiche?

Non è una sottospecie del concordato preventivo ordinario, ma un istituto giuridico a sé dal carattere liquidatorio e snello, grazie ad alcune caratteristiche peculiari introdotte dal legislatore.

Nella fase iniziale, in cui mancano il contraddittorio e l’istruttoria, il Tribunale effettua un controllo sulla ritualità senza entrare nel merito del contenuto degli atti. Verifica, quindi, se ci sono state violazioni di legge macroscopiche, se è stato rispettato il principio di competenza e se sono presenti tutti i documenti richiesti dal CCII.

Viene esclusa la figura del commissario giudiziale (sostituita da quella dell’ausiliario) e, nonostante lo scopo liquidatorio, l’imprenditore non deve garantire una percentuale minima di soddisfacimento ai chirografari (creditori garantiti di fronte alla legge da un documento sottoscritto dal debitore). Inoltre, i creditori non hanno diritto di voto: è questo l’elemento più innovativo che rende questo strumento estremamente veloce.

Da qui l’uso dell’aggettivo “semplificato”. Non bisogna, però, farsi ingannare dal nome: il procedimento è tutt’altro che semplice, seppur rapido. La quantità degli atti che vengono prodotti ed esaminati non è indifferente: la relazione dell’esperto, il parere dell’esperto, il parere dell’ausiliario e il rendiconto del liquidatore relativo al proprio operato, sono solo un esempio.

La seconda fase dell’istituto è l’omologazione. In questo momento i creditori possono finalmente intervenire e il Tribunale ha l’obbligo di iniziare le indagini, essendo qui previsti il contraddittorio e l’istruttoria, per valutare la fattibilità giuridica ed economica del concordato. Due figure fondamentali a questo scopo sono l’esperto e l’ausiliario che aiutano il giudice a fare la valutazione di non deteriorità: il Tribunale deve accertare che il concordato non produca per il creditore un effetto deteriore rispetto alla liquidazione giudiziale tradizionale.

Infine, la fase di liquidazione dà al liquidatore ampi poteri, che gli consentono agire liberamente e più velocemente, senza autorizzazione del Tribunale.

Questo tema ed altri approfondimenti sono stati trattati nell’incontro numero otto del Corso abilitante per l’iscrizione al Nuovo Albo dei Gestori della Crisi di Impresa, promosso da Gruppo Avacos.

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