
La composizione negoziata della crisi d’impresa: l’imprenditore (e la sua buona fede) al centro
Due anni dopo dall’entrata in vigore del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII), strumento che consente alle imprese di anticipare lo stato di crisi, evitandone un progressivo aggravamento, il legislatore ha voluto introdurre un nuovo istituto: la composizione negoziata della crisi d’impresa, disciplinata dagli artt. 12-25 quinquies del CCII.
Di cosa si tratta?
Nel caso della composizione negoziale ci troviamo ancora nella fase stragiudiziale. Questo istituto ha l’obiettivo di aiutare le imprese in difficoltà – dalla piccola azienda a gestione familiare, alla multinazionale – a trovare una soluzione alla propria crisi, superandola, per risanare i conti e mantenersi sul mercato, tutelando il posto di lavoro dei dipendenti.
Recita infatti l’articolo 12, comma I, del CCII: “L’imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell’impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell’impresa”.
Come emerge dalla lettera della norma, il legislatore nutre grandi speranze per questo istituto e mette l’imprenditore al centro, offrendogli la chance di salvare la propria azienda senza ricorrere a un tribunale, ma rivolgendosi alla camera di commercio per chiedere la nomina di un esperto, altra figura fondamentale, che “agevola le trattative tra l’imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell’azienda o di rami di essa” (art. 12, c II, CCII).
L’iniziativa spetta quindi all’imprenditore. È lui il motore dell’intero iter: quando ravvisa una condizione di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, che si sostanziano in una situazione di insolvenza o di probabile crisi, può attivare tramite portale online (art. 13 CCII) la procedura prevista dalla legge. Oltre al dato di probabilità, un altro elemento risulta estremamente significativo: per poter fruire dell’istituto deve sussistere anche la ragionevole perseguibilità di risanamento.
Solo in questi casi l’imprenditore, e nei limiti di un ragionevole anticipo nel presentare la domanda, può richiedere alla camera di commercio di nominare l’esperto, previa compilazione di un modello con le informazioni utili alla nomina e allo svolgimento dell’incarico da parte dell’esperto (art. 17 CCII). In questa fase, noi del Gruppo AVACOS consigliamo all’imprenditore di affidarsi a professionisti advisor per la raccolta e la produzione di tutti i materiali necessari, tra cui:
- i bilanci degli ultimi tre mesi
- un progetto del piano di risanamento
- l’elenco dei creditori
Una volta accettato l’incarico, l’esperto convoca immediatamente l’imprenditore per valutare l’esistenza di una concreta prospettiva di risanamento. Quest’ultimo partecipa personalmente alle attività e può farsi assistere da consulenti. Se le prospettive di risanamento sono oggettive e concrete, l’esperto incontra i creditori e le altre parti interessate e prospetta loro le possibili strategie di intervento. Nel corso delle trattative l’esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo il principio della buona fede, il contenuto dei contratti. Le parti sono tenute a “collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni” (art. 17, c V, CCII).
Questo tema ed altri approfondimenti sono stati trattati negli incontri numero tre e quattro del Corso abilitante per l’iscrizione al Nuovo Albo dei Gestori della Crisi di Impresa, promosso da Gruppo Avacos.
Le Società